REGOLAMENTO PER I CONGRESSI DI CIRCOLO, PER L’ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE E DEI SEGRETARI PROVINCIALI, PER L’ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE UNIONI COMUNALI
(Come approvato dall’Assemblea Regionale del 19.12.2009)
(Come approvato dall’Assemblea Regionale del 19.12.2009)
Il presente regolamento è approvato ai sensi del capo IX dello Statuto Regionale ed in esecuzione di quanto deciso dalla Direzione Nazionale il 26 Giugno e dalla Direzione Regionale il 6 Luglio 2009.
L’elezione dei Coordinamenti di Circolo, delle Assemblee delle Unioni Comunali, dei Segretari e delle Assemblee Provinciali, si svolgeranno a partire dal 23 gennaio 2010 e fino al 15 aprile 2010.
Le date per ciascuna provincia saranno fissate dalla Direzione Regionale.
PREMESSA
1.1 Partecipano ai congressi di Circolo, all’elezione dei Segretari Provinciali e delle Assemblee Provinciali, nonché delle Assemblee delle Unioni comunali, con diritto di parola e di voto attivo e passivo, tutti gli iscritti che risultano registrati entro il 21.07.2009 all’anagrafe regionale degli iscritti, come approvata dalla Commissione Regionale di Garanzia.
1.2 Vengono confermate nella funzione di Commissioni Provinciali per il Congresso le attuali Commissioni Provinciali per le Primarie, con esclusione dei rappresentanti dei candidati a segretario regionale e nazionale. Le Commissioni Provinciali per il Congresso (CPC) saranno integrate con un rappresentante per ciascuno dei candidati a Segretario Provinciale, subito dopo la presentazione delle candidature.
1.3 La Direzione Regionale fissa la data ultima per la presentazione delle candidature a Segretario Provinciale. Le candidature devono essere presentate presso le CPC.
1.4 Entro il termine fissato dalla Direzione Regionale, le C.P.C. provvedono a fissare il numero dei componenti delle rispettive Assemblee Provinciali e delle Assemblee delle Unioni Comunali di rispettiva competenza. Il numero dei componenti da eleggere per le Assemblee Provinciali non può superare i duecento per le province con popolazione inferiore a 500 mila abitanti, i duecentocinquanta negli altri casi. Il numero di componenti da eleggere per le Assemblee delle Unioni Comunali non può superare i cinquanta per le città con popolazione inferiore a 100 mila abitanti, cento negli altri casi. Le CPC provvedono a ripartire tra i Comuni il numero dei componenti da eleggere nelle rispettive Assemblee Provinciali, quanto al 50% in ragione dei voti ottenuti dal PD nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati in ciascun Comune e quanto al restante 50% in ragione degli iscritti in ciascun comune. La ripartizione tra i circoli dei componenti della Assemblea Provinciale da eleggere nei Comuni ove vi siano più circoli, viene effettuata in ragione del numero degli iscritti in ciascun circolo.
Le CPC provvedono, altresì, a ripartire tra i circoli dello stesso comune i componenti da eleggere per l’Assemblea della Unione Comunale, dove prevista, in ragione del numero degli iscritti a ciascun circolo.
1.5 Per l’attribuzione dei seggi è adottato il sistema proporzionale con il metodo del quoziente naturale e dei resti più alti, come già adottato durante le fasi che hanno portato alla elezione del Segretario Nazionale e del Segretario Regionale.
1.6 Le CPC provvedono alla stampa delle schede per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Provinciale e forniscono ai Circoli il modello di scheda da utilizzare per l’elezione del Coordinamento di Circolo e dell’Assemblea dell’Unione Comunale.
CONGRESSI DI CIRCOLO
2.1 Le CPC, sentiti i circoli, approvano altresì il calendario dei congressi dei Circoli di propria competenza, dandone ampia ed adeguata pubblicità; individuano un garante per ciascun congresso di Circolo; provvedono ad informare i circoli del numero di componenti da eleggere per l’Assemblea Provinciale e per l’Assemblea dell’Unione Comunale, dove prevista.
2.2 Laddove il Coordinamento di Circolo è costituito, il Coordinatore del Circolo provvede ad avvisare, almeno cinque giorni prima, tramite lettera, e-mail, sms o manifesto pubblico, gli iscritti circa lo svolgimento del Congresso di Circolo. Per i Circoli da costituire o laddove il Circolo non abbia eletto il Coordinamento, provvederà alla diramazione degli inviti la CPC. L’avviso dovrà chiaramente indicare il luogo, l’orario di inizio, l’ordine del giorno e l’orario previsto per le votazioni. Il congresso del Circolo può svolgersi anche su più giorni, purché consecutivi e a condizione che la fase delle votazioni non sia interrotta.
2.3 Il Congresso di Circolo dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
a) Il Garante nominato dalla CPC sottopone all’Assemblea degli iscritti l’approvazione dell’ordine dei lavori e l’elezione di un Presidente e di un ufficio di Presidenza composto da tre membri che avrà il compito di verificare la regolare partecipazione degli aventi diritto e delle votazioni. La Presidenza sottopone successivamente all’assemblea la determinazione del numero di componenti elettivi del Coordinamento del Circolo che non potrà superare il numero di 25 per i circoli aventi un numero di iscritti inferiore a 300, il numero di 50 per i restanti circoli.
b) Il coordinatore uscente del Circolo può svolgere una breve relazione, entro il limite di 15 minuti, per illustrare la situazione politica locale e lo stato organizzativo del Partito.
c) In seguito vengono presentate le candidature e i programmi politici dei Candidati a Segretario Provinciale da un delegato espressamente autorizzato, assicurando a ciascuno un tempo massimo di esposizione di 15 minuti.
d) Le modalità e i tempi di svolgimento dei Congressi devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
e) Durante lo svolgimento del Congresso ed entro il termine annunciato dalla Presidenza, saranno presentate le liste dei candidati al Coordinamento del Circolo e all’Assemblea Provinciale con alternanza di genere, il cui numero non potrà superare il numero dei componenti da eleggere e non essere inferiore ai due terzi. Le liste per il Coordinamento del Circolo devono essere sottoscritte da almeno un decimo degli iscritti. Le liste per l’ Assemblea Provinciale dovranno essere contraddistinte da una denominazione ed essere autorizzate dal candidato Segretario Provinciale a cui sono collegate, direttamente o tramite un suo rappresentante espressamente designato.
f) Nei comuni in cui vi sono più circoli, si procederà, analogamente, all’elezione dei componenti dell’Assemblea della Unione Comunale, in base al numero stabilito per ciascun Circolo dalla CPC. Le liste devono essere redatte con alternanza di genere e devono essere sottoscritte da almeno un decimo degli iscritti al circolo. I termini per la presentazione delle liste sono gli stessi delle liste per il Coordinamento di Circolo e per l’ Assemblea Provinciale.
g) Le liste per il Coordinamento di Circolo e per l’ Assemblea della Unione Comunale saranno contraddistinte da un numero progressivo che verrà assegnato dalla Presidenza del congresso in base all’ordine di presentazione.
h) Si procederà, quindi, alla votazione mediante voto segreto. Si vota per l’elezione del Segretario e per l’Assemblea Provinciale, per il Coordinamento del Circolo e, dove prevista, per l’Assemblea della Unione Comunale. Nel caso di presentazione di un'unica lista al Coordinamento del Circolo e/o per l’Assemblea Comunale si può procedere con votazione palese.
i) Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto viene svolto lo scrutinio pubblico da parte dell’Ufficio di Presidenza del congresso che, a scrutinio ultimato, provvede a trasmettere copia del verbale delle operazioni di voto e dei risultati alle competenti CPC. Lo scrutinio deve rispettare il seguente ordine: elezione del Segretario e dell’Assemblea Provinciale, elezione dell’Assemblea della Unione Comunale (dove prevista), elezione del Coordinamento di Circolo.
l) La Presidenza del congresso provvede a convocare la riunione del nuovo Coordinamento del Circolo, da tenersi entro i dieci giorni successivi allo svolgimento del congresso, per l’elezione del Coordinatore e del Tesoriere.
ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE E DELLA QUOTA TERRITORIALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
3.1 Sono ammessi alle elezioni per i segretari provinciali, aperte a tutti gli iscritti, i candidati che abbiano ottenuto il consenso di almeno il 10% dei componenti della Assemblea Provinciale uscente. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano raggiunto il numero di 200 firme di iscritti in almeno cinque Circoli in altrettanti Comuni dell’intera provincia.
3.2 Le candidature a Segretario Provinciale dovranno altresì essere corredate da:
a) dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dal candidato;
b) documento programmatico, contenuto in non più di due fogli formato A4.
3.3 Le CPC, una volta acquisiti i verbali dei congressi di circolo, procedono al conteggio dei voti riportati da ciascun candidato alla carica di Segretario Provinciale. Procedono quindi ad assegnare, a ciascun Candidato, il numero di seggi risultante dalla relativa ripartizione proporzionale dei componenti dell’Assemblea Provinciale utilizzando lo stesso metodo del quoziente naturale e dei più alti resti delle precedenti Convenzioni Provinciali. Procedono quindi alla assegnazione dei seggi alle liste collegate ai candidati ed alla distribuzione nei singoli circoli dei seggi assegnati alle liste, secondo quanto previsto dall’articolo 4 punto 12 e punto 13 del regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale e dalle conseguenti delibere della Commissione Nazionale per il Congresso.
3.4 Le CPC provvedono successivamente al riepilogo dei risultati relativi alla elezione dei componenti delle Assemblee delle Unioni Comunali ed alla proclamazione degli eletti.
3.5 Le CPC, dopo avere proceduto alla proclamazione degli eletti, convocano le Assemblee Provinciali che si svolgono entro quindici giorni dalla proclamazione, secondo le seguenti modalità:
a) alla seduta d’insediamento la CPC, assumendo la presidenza provvisoria dell’Assemblea, proclama eletto Segretario Provinciale il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati avesse conseguito tale risultato, l’Assemblea, dopo il dibattito, si costituisce come seggio elettorale e procede al voto di ballottaggio a cui partecipano esclusivamente i componenti eletti, mediante scrutinio segreto, tra i due candidati maggiormente votati. Risulta eletto Segretario Provinciale chi consegue il maggior numero di voti validamente espressi.
b) La Presidenza provvisoria, dopo aver proceduto alla proclamazione del Segretario Provinciale eletto, provvede all’insediamento dei componenti per funzione dell’Assemblea e indice la votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente dell’Assemblea a cui partecipano sia i componenti eletti che i componenti per funzione. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea Provinciale, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, tra i due candidati più votati.
c) Il Presidente dell’Assemblea Provinciale eletto indice quindi la votazione per l’elezione della quota spettante dei componenti dell’Assemblea Regionale. Per la presentazione delle liste dei candidati, che devono rispettare l’alternanza di genere, è necessaria la sottoscrizione di almeno il dieci per cento dei componenti dell’Assemblea. Il voto è segreto e la ripartizione degli eletti è effettuata con il sistema proporzionale e con il metodo del quoziente naturale e dei resti più alti. Nel caso in cui fosse presentata una unica lista si può procedere a scrutinio palese e per alzata di mano.
d) Il Presidente dell’Assemblea Provinciale provvede a redigere un verbale sulla votazione dei componenti dell’Assemblea Regionale che trasmette immediatamente alla CPC competente.
3.6 Le CPC provvedono a convocare le Assemblee delle Unioni Comunali di propria competenza per l’elezione dei rispettivi Segretari Comunali, che dovrà avvenire entro quindici giorni dalla elezione del segretario provinciale.
3.7 L’elezione dei componenti della Assemblea Regionale di spettanza delle Assemblee Provinciali deve avvenire, improrogabilmente, entro il 15 aprile 2010.
3.8 Eventuali ricorsi sullo svolgimento dei congressi di Circolo devono essere presentati alle CPC entro 48 ore dallo svolgimento del Congresso di Circolo. Le CPC si pronunciano entro le successive 48 ore. Avverso le decisioni delle CPC possono essere presentati ricorsi entro le 48 ore successive alla Commissione Regionale per il Congresso che si pronuncia entro le successive 48 ore.
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